Art. 2285 Codice Civile

Quando il socio può uscire dalla società: Art. 2285

Regole per il recesso del socio: possibile nelle società a tempo indeterminato con preavviso di almeno tre mesi, per giusta causa o se previsto dal contratto.

Testo ufficiale Art. 2285 Codice Civile — Italia

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la decisione volontaria di un socio di sciogliere il proprio vincolo con la società (recesso). Questa facoltà è sempre riconosciuta quando l'accordo sociale non stabilisce una scadenza o se la durata coincide con la vita di uno dei soci. In queste ipotesi, l'uscita richiede una comunicazione agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Se invece la società ha un termine di durata ben definito, il socio non può recedere liberamente. Può farlo soltanto se sussiste una giusta causa — cioè un comportamento gravemente scorretto degli altri soci o un fatto imprevedibile che altera il rapporto di fiducia — oppure se il contratto sociale contempla specifiche situazioni che consentono il recesso.

La comunicazione di recesso determina l'uscita dalla compagine sociale allo scadere del preavviso o al verificarsi della giusta causa, ma non definisce l'aspetto economico del rimborso.

Quando si applica

  • Un socio di una società a tempo indeterminato comunica agli altri soci di voler uscire rispettando il preavviso di almeno tre mesi.
  • Un socio decide di recedere immediatamente perché un altro socio gestore compie gravi irregolarità contabili che distruggono la fiducia reciproca.
  • Un socio esercita il diritto di abbandonare la società al verificarsi di un evento specificamente previsto dal contratto sociale.

Cosa questo articolo non dice

  • La liquidazione e il pagamento della quota spettante al socio uscente, regolati dall'articolo 2289.
  • L'estromissione forzata del socio decisa dagli altri soci, disciplinata dagli articoli 2286 e 2287.
  • La responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali sorte prima del recesso, disciplinata dall'articolo 2290.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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