Art. 2288 Codice Civile

Esclusione di diritto del socio - Art. 2288

Il socio è escluso di diritto automaticamente in caso di liquidazione giudiziale o controllata, o su richiesta di un creditore particolare ex art. 2270.

Testo ufficiale Art. 2288 Codice Civile — Italia

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. 311 316 Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2288 prevede l'esclusione automatica (di diritto) del socio al verificarsi di due eventi: l'apertura o l'estensione nei suoi confronti di una procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) o di liquidazione controllata, oppure quando un suo creditore personale ottiene la liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2270.

L'esclusione opera senza bisogno di delibera dell'assemblea o di provvedimento giudiziale: è un effetto legale immediato. La norma ha subito modifiche con proroghe dell'entrata in vigore delle nuove formulazioni, come indicato negli aggiornamenti.

Quando si applica

  • Un socio viene dichiarato fallito dal tribunale: automaticamente è escluso dalla società senza alcuna delibera.
  • Un creditore personale di un socio ottiene dal giudice la liquidazione della quota del socio: il socio è escluso di diritto.
  • La procedura di liquidazione controllata, inizialmente aperta contro un altro soggetto, viene estesa al socio: questi viene escluso automaticamente.
  • Un socio, pur non avendo debiti verso la società, ha un debito personale e il suo creditore agisce sulla quota: il socio è escluso di diritto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'esclusione per inadempimento o gravi inadempienze (disciplinata dall'art. 2286 come esclusione facoltativa, che richiede una delibera degli altri soci).
  • Non riguarda la morte del socio (art. 2284), che comporta lo scioglimento del rapporto solo se non diversamente previsto.
  • Non riguarda il recesso volontario del socio (art. 2285), che richiede una comunicazione.
  • Non specifica come calcolare la quota del socio uscente; tale liquidazione è regolata dall'art. 2289.

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