Art. 2287 Codice Civile

Procedimento di esclusione del socio: Art. 2287

L'esclusione del socio è decisa dalla maggioranza. Ha effetto dopo trenta giorni dalla comunicazione. Entro trenta giorni si può fare opposizione in tribunale.

Testo ufficiale Art. 2287 Codice Civile — Italia

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nelle società di persone, l'esclusione di un socio viene deliberata dalla maggioranza degli altri soci, senza conteggiare nel calcolo il socio interessato. La decisione non ha effetto immediato: diventa operativa soltanto trascorsi trenta giorni dalla data in cui viene comunicata al socio escluso.

Durante questo termine di trenta giorni, il socio escluso ha la facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale. Il giudice adito ha il potere di sospendere l'esecuzione della delibera di esclusione in attesa del giudizio.

Se la società è composta da due soli soci, la procedura ordinaria non si applica. L'esclusione di uno dei due soci non può essere deliberata dall'altro, ma deve essere pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell'altro socio.

Quando si applica

  • I soci di una società in nome collettivo votano a maggioranza per escludere un socio e gli notificano la delibera.
  • Un socio escluso presenta ricorso in tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione per chiedere la sospensione della delibera.
  • In una società formata da due soli soci, uno dei soci si rivolge al tribunale per chiedere la pronuncia di esclusione dell'altro.

Cosa questo articolo non dice

  • I motivi e le cause gravi che giustificano l'esclusione del socio, previsti dall'articolo 2286.
  • L'esclusione automatica di diritto del socio dichiarato fallito o del socio il cui creditore ha ottenuto la liquidazione della quota, disciplinata dall'articolo 2288.
  • I criteri di calcolo per il pagamento della somma di denaro spettante al socio uscito, regolati dall'articolo 2289.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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