Opposizione del creditore alla proroga - Art. 2307
Il creditore particolare del socio può opporsi alla proroga della società entro tre mesi dalla registrazione. L'accoglimento impone la liquidazione della quota.
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente. In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma tutela il creditore personale di un singolo socio di una società in nome collettivo quando i soci decidono di prolungare la durata della società. Senza questa tutela, l'estensione del termine impedirebbe al creditore di soddisfarsi sulla quota del proprio debitore allo scadere originario. Il creditore può fare opposizione alla deliberazione di proroga entro tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'opposizione è accolta, la società ha l'obbligo di liquidare la quota del socio debitore entro tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Nel caso di proroga tacita, ossia quando la società prosegue l'attività oltre la scadenza senza una formale deliberazione iscritta, ogni socio può recedere liberamente dando il preavviso previsto dall'art. 2285. In questa situazione, il creditore particolare del socio non deve attendere ma può chiedere direttamente la liquidazione della quota del debitore a norma dell'art. 2270.
Quando si applica
- Un creditore personale di un socio apprende che i soci hanno deliberato e iscritto nel registro delle imprese il prolungamento della durata della società.
- La società continua a operare di fatto oltre la scadenza stabilita dall'atto costitutivo senza iscrivere alcuna delibera formale di proroga.
- Un creditore ottiene l'accoglimento dell'opposizione giudiziale e attende che la società liquidi la quota spettante al socio debitore.
Cosa questo articolo non dice
- Opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, disciplinata dall'art. 2306.
- Azione diretta del creditore particolare sui beni della società, vietata dall'art. 2305.
- Scioglimento dell'intera società richiesto direttamente dal creditore del socio, regolato dall'art. 2308.
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