Art. 2331 Codice Civile

Effetti dell'iscrizione della società – Art. 2331

L'art. 2331 disciplina gli effetti dell'iscrizione: acquisto personalità giuridica, responsabilità pre-iscrizione di agenti e soci, regime depositi azionari.

Testo ufficiale Art. 2331 Codice Civile — Italia

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia. Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La società acquista la personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese. Prima di quel momento, chiunque agisca in nome della società è personalmente responsabile in solido con altri soci che hanno autorizzato l'operazione.

I versamenti in denaro fatti dai sottoscrittori in attesa dell'iscrizione restano bloccati: gli amministratori possono ritirarli solo dopo aver dimostrato l'avvenuta iscrizione. Se l'iscrizione non avviene entro novanta giorni dalla stipula o dal rilascio delle autorizzazioni necessarie, le somme vanno restituite e l'atto costitutivo perde efficacia.

Finché la società non è iscritta, non si possono emettere azioni né offrirle al pubblico, salvo il caso di offerta pubblica di sottoscrizione secondo l'articolo 2333.

Quando si applica

  • Tizio firma un contratto di locazione in nome della società prima che sia iscritta; il locatore lo cita in giudizio per il pagamento dei canoni.
  • La società viene iscritta e successivamente approva un contratto di fornitura stipulato prima dell'iscrizione; il fornitore chiede il pagamento alla società, che a sua volta chiede al socio fondatore di restituire quanto versato.
  • I sottoscrittori di azioni hanno versato i conferimenti su un conto vincolato, ma la società non è stata iscritta entro novanta giorni; essi chiedono la restituzione delle somme depositate.
  • Gli amministratori richiedono alla banca di prelevare i fondi ex art. 2342, ma non sono in grado di esibire il certificato di iscrizione nel registro delle imprese.
  • Un terzo creditore agisce contro il socio unico fondatore per debiti contratti prima dell'iscrizione, sostenendo che la responsabilità è illimitata.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la nullità della società, che è regolata dall'articolo 2332.
  • Non riguarda i patti parasociali tra i soci, trattati dall'articolo 2341-bis.
  • Non stabilisce la responsabilità dei promotori per le obbligazioni assunte prima della costituzione, materia dell'articolo 2339.
  • Non regola lo scioglimento della società, oggetto dell'articolo 2323.

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