Art. 2334 Codice Civile

Versamenti e convocazione assemblea - Art. 2334

L'art. 2334: termine massimo trenta giorni per versamenti, facoltà promotori su morosi, convocazione assemblea entro venti giorni con preavviso di dieci.

Testo ufficiale Art. 2334 Codice Civile — Italia

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Dopo che i promotori hanno raccolto le sottoscrizioni, devono dare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per versare il denaro dovuto (il versamento previsto dall'art. 2342). Se il sottoscrittore non paga entro quel termine, i promotori possono scegliere se citarlo in giudizio o liberarlo dall'obbligo.

Se decidono di liberare il moroso, non possono costituire la società finché non trovano qualcun altro che sottoscriva quelle azioni. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per i versamenti, i promotori devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori, inviando a ciascuno una raccomandata almeno dieci giorni prima dell'assemblea, con l'elenco delle materie da trattare. Il programma di costituzione può prevedere un termine diverso per la convocazione.

Quando si applica

  • Un sottoscrittore non versa l'importo dovuto entro trenta giorni dalla raccolta delle sottoscrizioni. I promotori possono decidere di agire in giudizio o di liberarlo dall'impegno.
  • Dopo che i promotori hanno liberato un sottoscrittore moroso, devono trovare nuovi sottoscrittori per le azioni non collocate prima di costituire la società.
  • I promotori devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori entro venti giorni dal termine per i versamenti, inviando raccomandata con almeno dieci giorni di preavviso.
  • Il programma di costituzione stabilisce un termine diverso per la convocazione dell'assemblea, che prevale sul termine legale di venti giorni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i conferimenti in natura e la loro stima (art. 2343).
  • Non stabilisce l'ammontare minimo del capitale sociale (art. 2327).
  • Non riguarda i patti parasociali tra i fondatori (art. 2341-bis).
  • Non disciplina la nullità della società (art. 2332).

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