Art. 2336 Codice Civile

Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo Art. 2336

Art. 2336 c.c. impone che, dopo l'assemblea dei sottoscrittori, l'atto costitutivo venga stipulato e depositato per l'iscrizione (art. 2330).

Testo ufficiale Art. 2336 Codice Civile — Italia

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Dopo lo svolgimento dell'assemblea dei sottoscrittori (articolo 2335), le persone intervenute – che rappresentano anche i sottoscrittori assenti – devono firmare l'atto costitutivo della società per azioni. Questo documento deve poi essere depositato presso il registro delle imprese per ottenere l'iscrizione, seguendo la procedura indicata dall'articolo 2330.

L'articolo 2336 non fissa termini né contenuti: si limita a stabilire il momento e le modalità della stipulazione e del deposito, che sono gli ultimi passi prima della registrazione ufficiale della società.

La norma opera solo quando l'assemblea dei sottoscrittori si è già tenuta e ha deliberato; senza di essa non si può procedere alla stipulazione.

Quando si applica

  • Un notaio raccoglie le firme dei soggetti intervenuti all'assemblea dei sottoscrittori per redigere l'atto costitutivo.
  • Un socio che non ha potuto partecipare all'assemblea viene rappresentato da uno degli intervenuti previsti dall'articolo 2335.
  • Dopo la stipula, il notaio provvede al deposito telematico dell'atto presso il registro delle imprese entro i termini dell'articolo 2330.
  • L'atto costitutivo viene respinto dal registro perché non rispetta le formalità previste; si deve ripetere la stipula.

Cosa questo articolo non dice

  • Il contenuto dell'atto costitutivo (disciplinato dall'articolo 2328).
  • Le condizioni per la costituzione della società (articolo 2329).
  • Gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2331).
  • La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei sottoscrittori (articolo 2335).

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