Regole sui conferimenti nelle S.p.A. - Art. 2342
I conferimenti nelle S.p.A. sono in denaro con versamento iniziale del venticinque per cento presso una banca, salvo per atto unilaterale o beni in natura.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma disciplina come i soci devono apportare le risorse economiche alla società al momento della sua costituzione. Di regola, i conferimenti devono essere effettuati in denaro. Alla firma dell'atto costitutivo, i soci devono depositare presso un istituto bancario almeno il venticinque per cento della somma promessa, mentre in caso di società unipersonale l'importo va versato per intero.
Se vengono conferiti beni in natura o crediti, le relative azioni devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione, applicando le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Qualora la società diventi unipersonale in un momento successivo, i versamenti ancora dovuti devono essere completati entro novanta giorni.
È espressamente vietato conferire prestazioni di opera o di servizi nelle società per azioni: i soci non possono cioè liberare le azioni impegnandosi a svolgere un'attività lavorativa o a rendere prestazioni personali a favore della società.
Quando si applica
- Un socio fondatore sottoscrive le azioni di una S.p.A. e versa presso la banca il venticinque per cento della quota in denaro prevista.
- Un unico fondatore costituisce una S.p.A. con atto unilaterale e versa l'intero ammontare dei conferimenti in denaro alla firma.
- Un socio conferisce un immobile alla società e ne trasferisce la proprietà al momento della sottoscrizione delle azioni.
- A seguito del recesso degli altri soci, l'unico socio rimasto deve completare i versamenti ancora dovuti entro novanta giorni.
Cosa questo articolo non dice
- La stima e la valutazione della perizia per i beni in natura, stabilite dall'articolo 2343.
- Le prestazioni lavorative a favore della società, che possono essere fornite solo come prestazioni accessorie regolate dall'articolo 2345.
- Le conseguenze del mancato pagamento delle quote da parte del socio moroso, previste dall'articolo 2344.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2342 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.