Art. 2337 Codice Civile

Definizione dei promotori - Art. 2337

L'articolo 2337 definisce i promotori come i firmatari del programma di costituzione per pubblica sottoscrizione (art. 2333, secondo comma).

Testo ufficiale Art. 2337 Codice Civile — Italia

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma definisce chi sono i promotori nella costituzione di una società per azioni mediante pubblica sottoscrizione.

I promotori sono le persone che firmano il programma di costituzione previsto dall'art. 2333, secondo comma. Il programma è il documento che illustra l'iniziativa e le condizioni per la sottoscrizione delle azioni.

Essere promotore comporta obblighi e responsabilità specifici, disciplinati dagli articoli 2338 e seguenti.

Quando si applica

  • Un gruppo di imprenditori redige e firma il programma per costituire una S.p.A. per pubblica sottoscrizione: sono promotori.
  • Un soggetto firma il programma ma non partecipa alla stipula dell'atto costitutivo: è comunque promotore.
  • Chi sottoscrive azioni dopo la pubblicazione del programma, senza aver firmato il programma, non è promotore.
  • Il notaio che assiste alla redazione del programma ma non lo firma non è promotore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non indica gli obblighi specifici dei promotori (v. art. 2338).
  • Non elenca le loro responsabilità (v. art. 2339).
  • Non riguarda la nullità della società (v. art. 2332).
  • Non definisce i soci fondatori (v. art. 2341).

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