Art. 2338 Codice Civile

Obblighi e rimborso spese dei promotori Art. 2338

I promotori rispondono in solido dei debiti per la costituzione. La società rimborsa le spese necessarie; se non nasce, i sottoscrittori non pagano.

Testo ufficiale Art. 2338 Codice Civile — Italia

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando si avvia la formazione di una società tramite pubblica sottoscrizione, le persone che organizzano l'operazione (i promotori) stipulano contratti e assumono impegni per conto della futura entità. Questo articolo definisce la ripartizione dei costi e delle responsabilità finanziarie derivanti da queste attività preliminari.

Finché la società non esiste, i promotori rispondono personalmente e in modo solidale verso i terzi: ciò significa che i creditori possono chiedere l'intero pagamento a uno qualsiasi dei promotori. Se la società viene regolarmente costituita, essa ha l'obbligo di sollevare i promotori dai debiti assunti e di rimborsare le spese sostenute, a condizione che fossero necessarie per la costituzione o che siano state approvate dall'assemblea dei soci.

Se il procedimento si interrompe e la società non viene ad esistenza per un qualsiasi motivo, il rischio economico resta interamente a carico dei promotori. In questa ipotesi, i promotori non hanno alcun diritto di rivalsa verso le persone che avevano aderito al progetto sottoscrivendo le azioni.

Quando si applica

  • Un consulente o un notaio chiede il saldo delle competenze per gli atti preparatori di una società mai arrivata a iscrizione.
  • Un promotore anticipa i costi di affitto della sala per l'assemblea dei sottoscrittori e ne chiede il rimborso alla società dopo l'iscrizione.
  • La procedura d'incasso delle sottoscrizioni fallisce e i promotori cercano di addebitare ai sottoscrittori le spese di pubblicità già sostenute.
  • Un fornitore cita in giudizio un singolo promotore per ottenere il pagamento completo dei servizi grafici commissionati prima della nascita della società.

Cosa questo articolo non dice

  • La responsabilità dei promotori per la falsità delle firme o delle attestazioni nell'atto costitutivo, regolata dall'Art. 2339.
  • I limiti alle quote di partecipazione e ai benefici riservati ai promotori negli atti sociali, disciplinati dall'Art. 2340.
  • La responsabilità per gli atti compiuti dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese, regolata dall'Art. 2331.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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