Limite ai benefici riservati ai promotori – Art. 2340
L'articolo 2340 cc limita i benefici dei promotori: fino a un decimo degli utili netti per cinque anni, nessun altro beneficio.
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I promotori di una società per azioni possono riservarsi, nell'atto costitutivo, una partecipazione agli utili netti. Il limite è di un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio. Il diritto dura al massimo cinque anni. Questo beneficio spetta anche se il promotore non è socio. Non è possibile stipulare a proprio vantaggio alcun altro beneficio, né in denaro né in natura.
Quando si applica
- I promotori riservano un decimo degli utili netti per cinque anni: è permesso.
- I promotori vogliono riservarsi un decimo degli utili per sei anni: il periodo eccede il limite di cinque anni, quindi non è permesso.
- Un promotore, che non è socio, chiede un decimo degli utili per cinque anni: la norma lo consente indipendentemente dalla qualità di socio.
- I promotori riservano un decimo degli utili per cinque anni e chiedono anche un compenso fisso aggiuntivo: sarebbe un altro beneficio, vietato.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i benefici riservati ai soci fondatori: per quelli occorre vedere l'articolo 2341.
- Non disciplina la responsabilità dei promotori verso terzi: è trattata dall'articolo 2339.
- Non si applica ai patti parasociali tra promotori e altri soci, regolati dagli articoli 2341-bis e 2341-ter.
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