Art. 2340 Codice Civile

Limite ai benefici riservati ai promotori – Art. 2340

L'articolo 2340 cc limita i benefici dei promotori: fino a un decimo degli utili netti per cinque anni, nessun altro beneficio.

Testo ufficiale Art. 2340 Codice Civile — Italia

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

I promotori di una società per azioni possono riservarsi, nell'atto costitutivo, una partecipazione agli utili netti. Il limite è di un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio. Il diritto dura al massimo cinque anni. Questo beneficio spetta anche se il promotore non è socio. Non è possibile stipulare a proprio vantaggio alcun altro beneficio, né in denaro né in natura.

Quando si applica

  • I promotori riservano un decimo degli utili netti per cinque anni: è permesso.
  • I promotori vogliono riservarsi un decimo degli utili per sei anni: il periodo eccede il limite di cinque anni, quindi non è permesso.
  • Un promotore, che non è socio, chiede un decimo degli utili per cinque anni: la norma lo consente indipendentemente dalla qualità di socio.
  • I promotori riservano un decimo degli utili per cinque anni e chiedono anche un compenso fisso aggiuntivo: sarebbe un altro beneficio, vietato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i benefici riservati ai soci fondatori: per quelli occorre vedere l'articolo 2341.
  • Non disciplina la responsabilità dei promotori verso terzi: è trattata dall'articolo 2339.
  • Non si applica ai patti parasociali tra promotori e altri soci, regolati dagli articoli 2341-bis e 2341-ter.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2340 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile