Deroghe alla stima dei conferimenti: Art. 2343-ter
Art. 2343-ter: deroga alla perizia di stima nei conferimenti in SpA con prezzo medio a sei mesi, fair value di bilancio o stima di un esperto indipendente.
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2343-ter disciplina le ipotesi in cui è possibile conferire beni in natura o crediti in una società per azioni senza dovere richiedere la relazione giurata di stima del tribunale prevista dall'articolo 2343.
La semplificazione si applica anzitutto ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, se il valore attribuito non supera il prezzo medio ponderato di negoziazione sui mercati regolamentati nei sei mesi precedenti. Per gli altri beni o crediti, la perizia non serve se il valore non eccede il fair value dell'esercizio precedente (da bilancio sottoposto a revisione legale senza rilievi) oppure se deriva da una valutazione effettuata entro sei mesi da un esperto indipendente e qualificato.
Chi effettua il conferimento deve presentare la documentazione che attesta il valore assegnato e il rispetto di tali requisiti, da allegare all'atto costitutivo. L'esperto indipendente risponde direttamente dei danni eventualmente causati alla società, ai soci o ai terzi.
Quando si applica
- Un socio conferisce in una SpA azioni quotate in borsa valorizzandole al prezzo medio ponderato dei sei mesi precedenti.
- Un'azienda conferisce un immobile in una SpA attribuendogli il fair value che risulta dal bilancio dell'esercizio precedente, già certificato dal revisore legale senza rilievi.
- Un socio apporta un brevetto industriale stimato in una relazione redatta entro sei mesi da un esperto indipendente qualificato, privo di legami con la società o con i soci di controllo.
Cosa questo articolo non dice
- La stima ordinaria mediante esperto designato dal tribunale per i conferimenti in natura privi dei requisiti di esenzione, disciplinata dall'articolo 2343.
- Gli acquisti della società da soci, fondatori o amministratori a condizioni particolari, regolati dall'articolo 2343-bis.
- Le verifiche successive degli amministratori sugli eventi eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, disciplinate dall'articolo 2343-quater.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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