Responsabilità per azioni non liberate Art. 2356
Chi vende azioni non liberate risponde in solido dei versamenti dovuti per tre anni dall'annotazione, se la richiesta al socio attuale fallisce.
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le azioni non liberate sono i titoli per i quali il socio non ha ancora versato l'intero importo del capitale sottoscritto. Quando queste azioni vengono vendute o cedute, l'acquirente diventa il debitore principale della società per le somme ancora dovute.
Per garantire l'integrità del capitale sociale, chi trasferisce le azioni rimane obbligato insieme al compratore per un periodo di tre anni. Questo arco di tempo comincia a correre dalla data in cui il passaggio di proprietà viene annotato nel libro dei soci.
La garanzia offerta da chi ha ceduto i titoli è comunque subordinata: la società non può pretendere il pagamento dal vecchio proprietario a meno che non abbia già richiesto il versamento all'attuale possessore e la richiesta sia rimasta infruttuosa.
Quando si applica
- Un socio cede azioni non interamente pagate e la società richiede il saldo delle somme residue al nuovo acquirente.
- La società si rivolge al vecchio proprietario delle azioni perché il nuovo possessore si è rifiutato o è impossibilitato a pagare.
- Gli amministratori controllano la data di iscrizione nel libro dei soci per verificare se sia ancora decorso il termine di tre anni dalla cessione.
Cosa questo articolo non dice
- Le regole generali sulle forme di trasferimento delle azioni, disciplinate dall'articolo 2355.
- I limiti e i presupposti legali per l'acquisto di azioni proprie, regolati dall'articolo 2357.
- Le modalità di emissione iniziale dei titoli azionari, individuate dall'articolo 2346.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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