Procedure concorsuali: azioni responsabilità Art. 2394-bis
Nelle procedure concorsuali, le azioni di responsabilità spettano al curatore o liquidatore, con decadenza in due anni dalla sentenza di apertura.
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che, nelle procedure concorsuali come la liquidazione giudiziale (fallimento), il concordato liquidatorio, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria, il diritto di agire in responsabilità contro amministratori, sindaci e direttori generali passa dalla società e dai creditori agli organi della procedura: curatore, liquidatore giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario.
Questi soggetti possono esercitare le azioni di responsabilità previste dagli articoli 2392-2394 (responsabilità verso la società, verso i creditori sociali, ecc.). L'azione deve essere proposta entro un termine di decadenza di due anni, che decorre dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Se il termine scade, il diritto di agire si estingue.
Quando si applica
- Il curatore della liquidazione giudiziale valuta se citare in giudizio gli amministratori per i danni causati alla società prima del fallimento.
- Il commissario liquidatore in una liquidazione coatta amministrativa promuove l'azione di responsabilità verso i creditori sociali entro due anni dalla dichiarazione di insolvenza.
- Nel concordato liquidatorio, il liquidatore giudiziale decide di agire contro i sindaci per omessa vigilanza, rispettando il termine di decadenza.
- Il commissario straordinario in amministrazione straordinaria esercita l'azione sociale di responsabilità per mala gestio.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica al concordato preventivo (diverso dal concordato liquidatorio).
- Non riguarda le azioni individuali di responsabilità esercitate dai soci o dai terzi (art. 2395).
- Non si tratta di prescrizione ordinaria, ma di decadenza: il termine non è sospendibile né interrompibile.
- Non copre le azioni di responsabilità già iniziate dalla società prima dell'apertura della procedura concorsuale.
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