Art. 2395 Codice Civile

Azione individuale del socio e del terzo Art. 2395

Art. 2395 Codice Civile: azione individuale di socio o terzo per danni diretti da atti illeciti degli amministratori, con termine di cinque anni.

Testo ufficiale Art. 2395 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2395 del Codice Civile riconosce al singolo socio o al terzo (ad esempio un fornitore o un cliente) il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito direttamente a causa di un atto colposo o doloso degli amministratori della società. Questo diritto è autonomo rispetto all'azione sociale di responsabilità (art. 2393) e all'azione dei creditori sociali (art. 2394).

Per esercitare l'azione, il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno diretto e personale, non semplicemente un riflesso del danno alla società. Il termine per agire è di cinque anni, che decorrono dal giorno in cui l'atto dannoso è stato compiuto.

Quando si applica

  • Un socio vende le proprie azioni a prezzo ridotto perché l'amministratore ha fornito informazioni false sullo stato della società, causando una perdita diretta al socio.
  • Un fornitore subisce un danno perché l'amministratore, con dolo, ha indotto il fornitore a stipulare un contratto svantaggioso, garantendo personalmente il pagamento.
  • Un terzo acquirente di un ramo d'azienda subisce un danno diretto a causa di dichiarazioni mendaci dell'amministratore sulla situazione patrimoniale della società venditrice.
  • Un investitore esterno, che non è socio, subisce una perdita perché ha fatto affidamento su un bilancio falsificato dall'amministratore per decidere un investimento.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 2395 non copre i danni subiti dalla società stessa: per quelli occorre l'azione sociale di responsabilità (art. 2393).
  • Non copre i danni subiti dai creditori sociali in quanto tali, che sono disciplinati dall'art. 2394 (responsabilità verso i creditori sociali).
  • Non si applica agli atti dannosi commessi da soggetti diversi dagli amministratori, come i sindaci o i direttori generali, salvo che per questi ultimi l'art. 2396-bis richiami la disciplina degli amministratori.
  • Non consente di agire per danni indiretti o riflessi: il socio o il terzo deve dimostrare di essere stato direttamente danneggiato.

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