Art. 2396 Codice Civile

Compensi del comitato esecutivo (Art. 2396-duodecies)

I compensi dei componenti del comitato esecutivo sono stabiliti al momento della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, oppure dall'assemblea.

Testo ufficiale Art. 2396 Codice Civile — Italia

-duodecies. (Compensi dei componenti del comitato esecutivo). I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del collegio sindacale, o dall'assemblea.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce come vengono fissati i compensi dei membri del comitato esecutivo. Il compenso deve essere determinato al momento della nomina, e prima di deciderlo è obbligatorio ascoltare il parere del collegio sindacale. In alternativa, la decisione può essere presa direttamente dall'assemblea.

Il comitato esecutivo è un organo facoltativo delle società per azioni, composto da amministratori delegati. Il collegio sindacale è l'organo di controllo della società. La norma non fissa l'importo, ma solo il procedimento per stabilirlo.

Quando si applica

  • Un socio vuole sapere come vengono determinati i compensi dei membri del comitato esecutivo.
  • Un amministratore viene nominato nel comitato esecutivo e chiede quale sia il procedimento per fissare il suo compenso.
  • L'assemblea dei soci discute se approvare i compensi proposti per il comitato esecutivo.
  • Il collegio sindacale deve esprimere un parere sui compensi del comitato esecutivo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i compensi degli amministratori ordinari (trattati dall'art. 2389).
  • Non riguarda i compensi dei direttori generali (art. 2396-bis).
  • Non stabilisce l'importo specifico dei compensi, ma solo il procedimento per determinarli.
  • Non si applica ai compensi del collegio sindacale (art. 2397 e seguenti).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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