Divieto di concorrenza direttori generali - Art. 2396-bis
Art. 2396-bis vieta ai direttori generali di fare concorrenza o usare informazioni apprese, salvo autorizzazione; violazione dà danni.
I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I direttori generali non possono svolgere attività in concorrenza con la società che li ha nominati, né diventare soci con responsabilità illimitata in società concorrenti, né ricoprire cariche di amministratore o direttore generale in queste ultime. Possono farlo solo se la società autorizza espressamente.
Inoltre, non possono usare per sé o per altri i dati, le notizie o le opportunità di affari venuti a conoscenza durante l'incarico. Se violano questi divieti, devono risarcire i danni causati.
Quando si applica
- Un direttore generale fonda una startup che opera nello stesso settore della sua società.
- Un direttore generale diventa socio illimitatamente responsabile di una società concorrente.
- Un direttore generale accetta la carica di amministratore in un'impresa concorrente senza chiedere autorizzazione.
- Un direttore generale rivela a un concorrente informazioni riservate ottenute durante la sua attività.
- Un direttore generale sfrutta un'opportunità di affari appresa nel suo ruolo per concludere un contratto personale.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a dipendenti diversi dai direttori generali, né a soci o amministratori non qualificati come tali.
- Non vieta attività concorrente dopo la cessazione dell'incarico, salvo patto di non concorrenza separato.
- Non prevede sanzioni penali: la violazione comporta solo responsabilità civile per danni.
- Non consente autorizzazioni tacite: è richiesta una specifica autorizzazione formale della società.
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