Costituzione di garanzie per obbligazioni Art. 2414-bis
Designazione notaio per garanzie reali su obbligazioni, applicazione art. 2414 n.5 per garanzia pubblica, garanzie a favore sottoscrittori o rappresentante.
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo si applica quando una società decide di emettere obbligazioni e prevede di costituire garanzie reali (come ipoteche o pegni) a favore degli obbligazionisti. In tal caso, la delibera deve nominare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, svolga le formalità necessarie per costituire le garanzie.
Se un azionista pubblico (ad esempio lo Stato o un comune) garantisce le obbligazioni, si applica il numero 5 dell'articolo 2414, che riguarda il contenuto delle obbligazioni garantite da enti pubblici.
Le garanzie – reali, personali o di altro tipo, comprese le cessioni di crediti in garanzia – possono essere costituite direttamente in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni oppure in favore di un loro rappresentante. Questo rappresentante ha il potere di esercitare tutti i diritti sostanziali e processuali relativi alle garanzie, in nome e per conto degli obbligazionisti.
Quando si applica
- Una società per azioni emette obbligazioni e concede un'ipoteca su un immobile a garanzia; la delibera deve nominare un notaio per le formalità ipotecarie.
- Un comune, che è azionista di una società, garantisce le obbligazioni emesse dalla società; si applica l'art. 2414 n.5.
- Una banca emette obbligazioni e cede crediti in garanzia a favore degli obbligazionisti; la cessione può essere fatta a un rappresentante comune.
- Un gruppo di obbligazionisti viene rappresentato da un rappresentante comune che agisce in giudizio per far valere le garanzie.
- Una società costituisce un pegno su titoli a favore dei sottoscrittori; il notaio designato cura l'iscrizione nel registro.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina l'emissione di obbligazioni senza garanzie (quelle sono regolate dagli articoli 2410 e seguenti).
- Non riguarda la conversione di obbligazioni in azioni (art. 2420-bis).
- Non disciplina il contenuto delle obbligazioni (quello è l'art. 2414), ma solo le garanzie che le assistono.
- Non si applica alla riduzione del capitale sociale (art. 2413).
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