Art. 2415 Codice Civile

Assemblea degli obbligazionisti Art. 2415

Disciplina l'assemblea degli obbligazionisti: competenze, convocazione, quorum (metà obbligazioni per modifiche), divieto voto società.

Testo ufficiale Art. 2415 Codice Civile — Italia

L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. 207 ---------------- AGGIORNAMENTO (207) Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 , ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo regola l'assemblea dei possessori di obbligazioni (obbligazionisti). Questa assemblea decide su questioni di interesse comune: nomina o revoca del rappresentante comune, modifiche alle condizioni del prestito, proposte di amministrazione controllata o concordato, costituzione di un fondo per spese comuni, e altri argomenti. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante, oppure su richiesta di obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dei titoli ancora in circolazione.

Per le delibere più importanti, come la modifica delle condizioni del prestito, è necessario il voto favorevole della metà delle obbligazioni emesse e non ancora rimborsate, anche in seconda convocazione. Inoltre, la società emittente non può partecipare al voto per le obbligazioni che possiede. Le regole procedurali sono quelle dell'assemblea straordinaria dei soci, e il verbale viene iscritto nel registro delle imprese a cura del notaio.

Quando si applica

  • Un gruppo di obbligazionisti chiede la convocazione dell'assemblea per modificare il tasso di interesse del prestito.
  • La società emittente propone un concordato preventivo e sottopone la proposta all'assemblea degli obbligazionisti.
  • L'assemblea delibera la revoca del rappresentante comune per inadempienza.
  • Gli obbligazionisti decidono di costituire un fondo per sostenere le spese legali di tutela collettiva.
  • La società vuole votare con le proprie obbligazioni in assemblea, ma la legge lo vieta.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non disciplina i diritti individuali di ciascun obbligazionista, come la richiesta di rimborso anticipato, che sono regolati dal contratto di prestito.
  • Non tratta della nullità delle deliberazioni assembleari, che è oggetto dell'art. 2416.
  • Non si applica alle obbligazioni convertibili, che hanno una disciplina speciale nell'art. 2420-bis.
  • Non riguarda la costituzione di garanzie per le obbligazioni, che è coperta dall'art. 2414-bis.

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