Art. 2414 Codice Civile

Elementi obbligatori dei titoli obbligazionari Art. 2414

L'articolo 2414 definisce le indicazioni obbligatorie dei titoli obbligazionari, tra cui sede, capitale, condizioni di rendimento e rimborso della società.

Testo ufficiale Art. 2414 Codice Civile — Italia

I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma elenca le informazioni che devono necessariamente figurare nei titoli obbligazionari emessi da una società. La legge richiede la presenza di elementi identificativi dell'ente emittente, dati sulla situazione patrimoniale al momento dell'emissione e dettagli specifici del prestito.

Nel titolo occorre indicare denominazione, sede legale e ufficio del registro delle imprese, unitamente a capitale sociale e riserve. Vanno inoltre specificati l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, le modalità di pagamento, i criteri di determinazione del rendimento e le condizioni di rimborso.

Infine, devono essere riportate le date della delibera e della sua iscrizione, l'eventuale clausola di subordinazione del credito rispetto ad altri creditori societari, le garanzie che assistono il prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Quando si applica

  • Verificare quali indicazioni analitiche debbano essere riportate sul certificato o nella scheda di un'obbligazione societaria.
  • Controllare se un titolo obbligazionario definisce chiaramente i criteri di calcolo del rendimento e le date di rimborso.
  • Accertare se nel documento dell'obbligazione sia esplicitata una clausola di subordinazione rispetto ad altri creditori della società.

Cosa questo articolo non dice

  • Limiti quantitativi generali all'emissione di obbligazioni in rapporto al capitale sociale, disciplinati dall'articolo 2412.
  • Modalità di convocazione e deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti, regolate dall'articolo 2415.
  • Competenza degli amministratori o dell'assemblea nel deliberare l'emissione, disciplinata dagli articoli 2410 e 2420-ter.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2414 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile