Art. 2410 Codice Civile

Emissione di obbligazioni dagli amministratori - Art. 2410

Ex art. 2410 c.c., emissione obbligazioni deliberata dagli amministratori, salvo diversa previsione; verbale notarile e iscrizione ex art. 2436.

Testo ufficiale Art. 2410 Codice Civile — Italia

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2410 detta la regola generale per l'emissione di obbligazioni (bond) da parte di una società per azioni. Salvo che la legge o lo statuto non stabiliscano diversamente, la decisione spetta agli amministratori (consiglio di amministrazione).

La delibera deve essere redatta in forma di verbale notarile e successivamente depositata e iscritta nel registro delle imprese secondo le modalità dell'articolo 2436. Questo garantisce pubblicità e formalità.

Si tratta di una norma di default: se lo statuto riserva l'emissione all'assemblea straordinaria, prevale la disposizione statutaria. La norma si colloca nel capo delle obbligazioni (artt. 2410-2420) e si collega ai limiti all'emissione (art. 2412) e ai diritti degli obbligazionisti (art. 2411).

Quando si applica

  • Il consiglio di amministrazione di una S.p.A. delibera di emettere obbligazioni per finanziare un nuovo progetto, seguendo la procedura dell'art. 2410.
  • Lo statuto di una società prevede che l'emissione di obbligazioni deve essere approvata dall'assemblea straordinaria; in tal caso l'art. 2410 non si applica.
  • Un notaio redige il verbale della riunione del consiglio in cui viene deliberata l'emissione di obbligazioni.
  • La delibera di emissione viene iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436.
  • Un socio contesta la validità dell'emissione sostenendo che la decisione spettava all'assemblea, ma lo statuto non lo prevede.

Cosa questo articolo non dice

  • I limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (art. 2412).
  • I diritti spettanti agli obbligazionisti (art. 2411).
  • Le modalità di costituzione delle garanzie (art. 2414-bis).
  • Il contenuto del titolo obbligazionario (art. 2414).

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