Emissione di obbligazioni dagli amministratori - Art. 2410
Ex art. 2410 c.c., emissione obbligazioni deliberata dagli amministratori, salvo diversa previsione; verbale notarile e iscrizione ex art. 2436.
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2410 detta la regola generale per l'emissione di obbligazioni (bond) da parte di una società per azioni. Salvo che la legge o lo statuto non stabiliscano diversamente, la decisione spetta agli amministratori (consiglio di amministrazione).
La delibera deve essere redatta in forma di verbale notarile e successivamente depositata e iscritta nel registro delle imprese secondo le modalità dell'articolo 2436. Questo garantisce pubblicità e formalità.
Si tratta di una norma di default: se lo statuto riserva l'emissione all'assemblea straordinaria, prevale la disposizione statutaria. La norma si colloca nel capo delle obbligazioni (artt. 2410-2420) e si collega ai limiti all'emissione (art. 2412) e ai diritti degli obbligazionisti (art. 2411).
Quando si applica
- Il consiglio di amministrazione di una S.p.A. delibera di emettere obbligazioni per finanziare un nuovo progetto, seguendo la procedura dell'art. 2410.
- Lo statuto di una società prevede che l'emissione di obbligazioni deve essere approvata dall'assemblea straordinaria; in tal caso l'art. 2410 non si applica.
- Un notaio redige il verbale della riunione del consiglio in cui viene deliberata l'emissione di obbligazioni.
- La delibera di emissione viene iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436.
- Un socio contesta la validità dell'emissione sostenendo che la decisione spettava all'assemblea, ma lo statuto non lo prevede.
Cosa questo articolo non dice
- I limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (art. 2412).
- I diritti spettanti agli obbligazionisti (art. 2411).
- Le modalità di costituzione delle garanzie (art. 2414-bis).
- Il contenuto del titolo obbligazionario (art. 2414).
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