Capitale sotto il minimo legale Art. 2447
In caso di perdita oltre un terzo che riduce il capitale sotto il minimo ex articolo 2327, l'assemblea deve deliberare riduzione e aumento o trasformazione.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una societa subisce perdite talmente gravi da intaccare oltre un terzo del capitale sociale e far scendere la cifra complessiva al di sotto della soglia minima legale prevista dall'articolo 2327, gli organi di gestione non possono ignorare la situazione. L'amministrazione deve agire d'urgenza.
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci. Se gli amministratori restano inerti, questo compito spetta al consiglio di sorveglianza. L'assemblea e chiamata a prendere una decisione per la sopravvivenza dell'ente.
Le alternative previste dalla legge sono due: abbattere il capitale riducendolo per le perdite e contemporaneamente aumentarlo fino ad almeno la cifra minima di legge, oppure deliberare la trasformazione della societa in un altro tipo sociale.
Quando si applica
- Una societa per azioni registra perdite d'esercizio che riducono il capitale al di sotto della soglia minima stabilita dall'articolo 2327.
- Gli amministratori di una societa rilevano una perdita superiore a un terzo del capitale che azzera il minimo legale e convocano d'urgenza l'assemblea straordinaria.
- Il consiglio di gestione omette di convocare l'assemblea a seguito del crollo del capitale sotto il minimo legale, imponendo l'intervento del consiglio di sorveglianza.
Cosa questo articolo non dice
- Le perdite superiori a un terzo che mantengono comunque il capitale al di sopra del minimo legale, disciplinate dall'articolo 2446.
- La riduzione del capitale sociale per scopi volontari non legati a perdite d'esercizio, regolata dall'articolo 2445.
- I criteri di liquidazione delle azioni in caso di recesso del socio dissenziente, stabiliti dall'articolo 2437-ter.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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