Art. 2438 Codice Civile

Aumento capitale con azioni non liberate Art. 2438

L'aumento di capitale non si esegue se le azioni precedenti non sono interamente liberate. Gli amministratori rispondono dei danni verso soci e terzi.

Testo ufficiale Art. 2438 Codice Civile — Italia

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma vieta l'esecuzione di un nuovo aumento di capitale a pagamento se le azioni già emesse dalla società non sono state interamente pagate dai soci. La «liberazione» delle azioni indica infatti l'avvenuto e integrale versamento dei conferimenti promessi dai sottoscrittori.

In caso di violazione del divieto, l'operazione non si annulla in automatico: gli obblighi presi da chi sottoscrive le nuove azioni rimangono validi e vincolanti. Tuttavia, gli amministratori che hanno dato corso all'aumento in presenza di azioni non liberate sono responsabili in solido per gli eventuali danni causati ai soci o ai terzi.

Quando si applica

  • Un consiglio di amministrazione avvia la raccolta delle sottoscrizioni per un nuovo aumento di capitale mentre alcuni soci devono ancora versare i centesimi dovuti per l'emissione precedente.
  • Un creditore sociale o un terzo subisce un pregiudizio patrimoniale a causa di un aumento di capitale eseguito illegittimamente senza l'integrale versamento del capitale precedente.
  • Un nuovo azionista sottoscrive azioni di nuova emissione e cerca di svincolarsi dall'obbligo di versamento eccependo che il capitale precedente non era del tutto liberato.

Cosa questo articolo non dice

  • Le modalità e le percentuali di versamento dei conferimenti all'atto della sottoscrizione (regolate dall'art. 2439).
  • La disciplina dell'aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve disponibili (regolata dall'art. 2442).
  • La concessione del diritto di opzione sui titoli di nuova emissione agli azionisti attuali (regolata dall'art. 2441).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2438 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile