Pubblicità della costituzione (Art. 2447-quater)
La deliberazione va depositata e iscritta. I creditori anteriori possono opporsi entro sessanta giorni. Il tribunale può disporre l'esecuzione con garanzia.
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma riguarda la pubblicità della deliberazione con cui una società crea un patrimonio destinato a uno specifico affare. La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, come previsto dall'articolo 2436.
Entro sessanta giorni dall'iscrizione, i creditori della società che esistevano prima di tale iscrizione possono opporsi. Se si oppongono, il tribunale può comunque autorizzare l'esecuzione, a condizione che la società fornisca una garanzia adeguata.
La pubblicità ha lo scopo di rendere opponibile ai terzi la destinazione del patrimonio, proteggendo al contempo i creditori anteriori.
Quando si applica
- Una società per azioni delibera di destinare una parte del suo patrimonio a un progetto specifico: deve depositare e iscrivere la deliberazione nel registro delle imprese.
- Un creditore che vantava un credito prima dell'iscrizione della deliberazione intende opporsi per evitare che il patrimonio destinato sia separato.
- Il tribunale, su richiesta della società, autorizza l'esecuzione della deliberazione nonostante l'opposizione, imponendo una garanzia.
- Il termine di sessanta giorni per l'opposizione dei creditori decorre dalla data di iscrizione della deliberazione.
- La pubblicità della deliberazione serve a rendere noto ai terzi che un determinato patrimonio è destinato a uno specifico affare.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina sostanziale del patrimonio destinato (art. 2447-bis e seguenti).
- I diritti dei creditori dopo l'opposizione (art. 2447-quinquies).
- Le regole contabili per il patrimonio destinato (art. 2447-septies).
- La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato (art. 2447-ter).
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