Art. 2448 Codice Civile

Effetti della pubblicazione per i terzi - Art. 2448

Gli atti societari sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione nel registro imprese, salvo conoscenza provata o impossibilità fino al quindicesimo giorno.

Testo ufficiale Art. 2448 Codice Civile — Italia

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Gli atti e i documenti di una società per i quali la legge prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese diventano opponibili ai terzi solo dopo la loro effettiva pubblicazione. Prima di quel momento, la società non può opporre tali atti a terzi, a meno che non dimostri che essi ne erano già a conoscenza per altra via.

Esiste una specifica tutela temporale per i terzi: per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, l'atto non è opponibile se il terzo dimostra di essere stato nell'impossibilità di averne conoscenza.

Il meccanismo fissa quindi il principio di pubblicità legale, contemperando la certezza del registro delle imprese con la protezione della buona fede dei terzi.

Quando si applica

  • Una società sostituisce un amministratore e iscrive la nomina nel registro delle imprese, oppagando l'atto a un fornitore che ha firmato successivamente
  • Un terzo stipula un contratto con un amministratore revocato prima che la revoca sia stata iscritta nel registro delle imprese
  • Un cliente effettua un accordo nei primi dieci giorni dalla pubblicazione di una variazione societaria dimostrando l'impossibilità di averne avuto notizia
  • La società dimostra che un creditore conosceva una modifica statutaria tramite comunicazione scritta prioritaria alla pubblicazione

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura di riduzione del capitale sociale per perdite, prevista dall'art. 2446
  • La disciplina sulla pubblicità della costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, regolata dall'art. 2447-quater
  • La revoca o sostituzione degli amministratori, trattata dagli artt. 2456 e 2457

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