Deposito aumento di capitale eseguito Art. 2444
Gli amministratori devono depositare l'attestazione dell'aumento di capitale entro trenta giorni. L'aumento non va citato prima dell'iscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una società per azioni aumenta il proprio capitale e le nuove azioni vengono sottoscritte, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese un'attestazione che certifichi l'avvenuta esecuzione dell'aumento.
Questo deposito deve avvenire entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.
Fino a quando l'iscrizione nel registro delle imprese non è stata effettuata, la società non può menzionare l'aumento del capitale in alcun atto societario.
Quando si applica
- Gli amministratori di una società per azioni depositano al registro delle imprese la dichiarazione che conferma l'avvenuta sottoscrizione delle nuove azioni.
- La società attende l'iscrizione al registro delle imprese prima di stampare il nuovo importo del capitale sociale sulle carte intestate e sui documenti ufficiali.
- I soci controllano che il consiglio di amministrazione abbia rispettato il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione per la formalizzazione dell'aumento.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità di versamento delle somme dovute all'atto della sottoscrizione, disciplinate dall'articolo 2439.
- La regolamentazione del diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione, prevista dall'articolo 2441.
- La facoltà dell'assemblea di delegare agli amministratori la decisione di aumentare il capitale, contemplata dall'articolo 2443.
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