Norme applicabili alle s.a.p.a. – Art. 2454
Art. 2454 c.c.: alla società in accomandita per azioni si applicano le norme sulla società per azioni, in quanto compatibili.
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) sono regolate, in via generale, dalle stesse norme che disciplinano le società per azioni (s.p.a.).
Tuttavia, le norme sulla s.p.a. si applicano solo se compatibili con le disposizioni specifiche per la s.a.p.a. contenute negli articoli successivi (dal 2455 in poi).
In pratica, la s.a.p.a. è un tipo particolare di s.p.a. con alcune caratteristiche proprie, come la presenza di soci accomandatari e la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ma per il resto segue le regole generali delle s.p.a.
Quando si applica
- Un socio accomandatario di una s.a.p.a. vuole sapere se le norme sulla responsabilità degli amministratori di s.p.a. si applicano anche a lui.
- Un notaio redige l'atto costitutivo di una s.a.p.a. e deve applicare le disposizioni previste per le s.p.a. salvo deroghe.
- Un giudice deve decidere se una delibera di aumento di capitale di una s.a.p.a. è valida secondo le regole delle s.p.a.
- Un commercialista prepara il bilancio di una s.a.p.a. e deve seguire le norme sul bilancio delle s.p.a. (art. 2447-septies) se compatibili.
- Un socio di una s.a.p.a. impugna una delibera assembleare e si chiede se si applicano le norme sulle impugnazioni delle delibere delle s.p.a.
Cosa questo articolo non dice
- L'elenco delle specifiche differenze tra s.a.p.a. e s.p.a. (è necessario consultare gli articoli successivi, come 2455 e seguenti).
- La disciplina della responsabilità illimitata degli accomandatari (art. 2452 e seguenti).
- Le norme sulla revoca degli amministratori (art. 2456).
- Le disposizioni sulla costituzione della s.a.p.a. (art. 2463).
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