Efficacia del trasferimento quote SRL: Art. 2470
L'atto di trasferimento della quota di S.R.L. ha effetto verso la società dal deposito nel registro delle imprese, da farsi entro trenta giorni.
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 . In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce le regole per rendere efficace la vendita o il passaggio di quote di una società a responsabilità limitata. La cessione produce effetti nei confronti della società solo dal momento in cui l'atto viene depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Il notaio autenticante deve provvedere al deposito entro trenta giorni dall'autentica della sottoscrizione.
In caso di vendita della medesima quota a più acquirenti con contratti successivi, prevale chi per primo effettua in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se il suo titolo porta una data posteriore. Se la quota si trasferisce a causa di morte, il deposito viene richiesto dall'erede o dal legatario previa esibizione della documentazione necessaria.
Quando la società diventa a socio unico, o quando viene ricostituita la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare un'apposita dichiarazione al registro delle imprese entro trenta giorni dalla variazione. L'iscrizione può essere effettuata anche dall'unico socio o da chi cessa di esserlo.
Quando si applica
- Un socio vende la propria quota al notaio, che provvede a depositare l'atto al registro delle imprese
- Un proprietario aliena la stessa quota a due soggetti diversi e prevale chi iscrive per primo in buona fede
- Un erede subentra nella quota del socio defunto e richiede l'iscrizione presentando i documenti ereditari
- Una società passa da due soci a un unico socio e gli amministratori iscrivono la dichiarazione nel registro
Cosa questo articolo non dice
- I casi e le modalità di recesso del socio dalla società, regolati dall'articolo 2473
- La disciplina dei diritti particolari e delle categorie di quote, previsti dall'articolo 2468
- L'espropriazione o il pignoramento della partecipazione, disciplinati dall'articolo 2471
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