Art. 2475-bis Codice Civile

Rappresentanza della società - Art. 2475-bis

Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che abbiano agito intenzionalmente a danno della società. Art. 2475-bis.

Testo ufficiale Art. 2475-bis Codice Civile — Italia

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. --------------------- AGGIORNAMENTO (91) Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Gli amministratori di una società hanno il potere di rappresentarla in generale, cioè di compiere atti giuridici in nome e per conto della società. Qualsiasi limite ai loro poteri, anche se scritto nell'atto costitutivo o nell'atto di nomina e pubblicato, non può essere opposto a terzi che abbiano contrattato con la società. L'unica eccezione è quando si dimostra che il terzo ha agito intenzionalmente per danneggiare la società (dolo).

Per le società a responsabilità limitata con un unico socio già esistenti al 3 marzo 1993, i termini previsti da questo articolo e dall'articolo 2476, terzo comma, decorrono da quella data, come stabilito dal D.Lgs. n. 88/1993.

Quando si applica

  • Un fornitore vende merci a una società; il contratto è firmato da un amministratore che, secondo l'atto costitutivo, non poteva superare un certo importo senza autorizzazione. Il fornitore può pretendere il pagamento anche se l'amministratore ha superato il limite.
  • Un acquirente compra un immobile da un amministratore unico che, per statuto, non poteva alienare beni immobili. La società non può annullare la vendita a meno che provi che l'acquirente sapeva e voleva danneggiare la società.
  • Un socio presta denaro alla società; la società non può opporre al socio che l'amministratore che ha firmato il contratto di finanziamento aveva un limite di firma non rispettato, salvo che il socio abbia agito in dolo.
  • Un terzo ottiene una fideiussione dalla società firmata da un amministratore il cui potere di concedere fideiussioni era limitato. Il terzo può far valere la fideiussione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina le limitazioni derivanti da disposizioni di legge (es. divieto di concorrenza) – queste sono regolate da altre norme.
  • Non riguarda la responsabilità degli amministratori verso la società per avere superato i limiti – tale responsabilità è trattata dall'art. 2476.
  • Non si applica ai limiti derivanti da decisioni assembleari specifiche, se non sono inseriti nell'atto costitutivo o nell'atto di nomina.
  • Non copre i conflitti di interessi – questi sono disciplinati dall'art. 2475-ter.

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