Art. 2476 Codice Civile

Responsabilità amministratori controllo soci - Art. 2476

Art. 2476: responsabilità solidale amministratori, diritto di controllo soci non amministratori, azione di responsabilità dei soci e dei creditori.

Testo ufficiale Art. 2476 Codice Civile — Italia

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. -------------- AGGIORNAMENTO (91) Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le società a responsabilità limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che gli amministratori di una società a responsabilità limitata sono responsabili in solido verso la società per i danni causati dalla violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. Un amministratore può evitare la responsabilità dimostrando di essere esente da colpa e di aver espresso il proprio dissenso prima del compimento dell'atto dannoso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sull'andamento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Ogni socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori e, in caso di gravi irregolarità, chiedere al giudice un provvedimento cautelare di revoca, eventualmente subordinato a cauzione.

Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. I creditori possono agire solo quando il patrimonio sociale è insufficiente. La società può rinunciare o transigere l'azione, ma solo con il consenso di una maggioranza di soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale e senza opposizione di soci che rappresentino almeno un decimo. La rinuncia non impedisce l'azione dei creditori.

Infine, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi sono solidalmente responsabili con gli amministratori. L'approvazione del bilancio non libera gli amministratori dalle loro responsabilità.

Quando si applica

  • Il socio non amministratore chiede di esaminare i libri contabili dopo aver notato anomalie.
  • Un socio agisce in giudizio contro gli amministratori per un investimento sbagliato che ha ridotto il patrimonio.
  • I creditori sociali citano gli amministratori per aver distratto beni aziendali, chiedendo il risarcimento.
  • Il tribunale revoca cautelarmente un amministratore su richiesta di un socio per gravi irregolarità gestionali.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la nomina o la revoca ordinaria degli amministratori da parte dell'assemblea (artt. 2475 e 2479).
  • Non stabilisce i termini di prescrizione per l'azione di responsabilità (si applicano le regole generali).
  • Non regola la responsabilità degli amministratori verso i terzi diversi dai creditori sociali (es. fornitori non creditori).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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