Quando è obbligatorio il revisore in Srl - Art. 2477
Art. 2477: l'organo di controllo o revisore è obbligatorio se si supera per due esercizi consecutivi: 4 milioni di attivo o ricavi, o 20 dipendenti medi.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 .
- (224) La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti . Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. ------------ AGGIORNAMENTO (224) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 20, comma 8) che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata. L'atto costitutivo può sempre prevederne la presenza in via facoltativa, determinandone competenze e poteri, ma la legge stabilisce i casi in cui la nomina diventa obbligatoria.
L'obbligo sussiste quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale, oppure supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti di legge: 4 milioni di euro di attivo patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi o 20 dipendenti occupati in media. L'obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno di questi parametri.
In presenza dei presupposti, l'assemblea che approva il bilancio deve nominare l'organo o il revisore entro trenta giorni. Se i soci non provvedono, la nomina è disposta dal tribunale su ricorso di qualunque soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Quando si applica
- Una S.r.l. supera per due esercizi consecutivi il limite di 4 milioni di euro di attivo e deve nominare il revisore.
- Un'impresa registra in media 20 dipendenti per due anni di fila e l'assemblea deve provvedere alla nomina dell'organo di controllo.
- I soci approvano il bilancio che supera i limiti previsti ma non nominano il controllore entro trenta giorni, consentendo il ricorso al tribunale.
- Una società controlla un'altra entità tenuta alla revisione legale e deve conseguentemente nominare il proprio organo di controllo.
Cosa questo articolo non dice
- L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori per cattiva gestione, regolata dalle norme sulla responsabilità dei gestori.
- Le maggioranze richieste per le deliberazioni dell'assemblea dei soci, disciplinate dalle norme sulle decisioni dei soci.
- Le regole di redazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2477 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.