Art. 2478-bis Codice Civile

Bilancio e utili nelle S.r.l. - Art. 2478-bis

Nelle S.r.l. il bilancio va presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato entro trenta giorni. Utili solo se reali.

Testo ufficiale Art. 2478-bis Codice Civile — Italia

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364. 246 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. ---------- AGGIORNAMENTO (246) Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 , ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la presentazione del bilancio e la successiva decisione sulla distribuzione dei guadagni nelle società a responsabilità limitata. Gli amministratori devono sottoporre il bilancio ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo un termine maggiore previsto dall'atto costitutivo nei limiti consentiti dalla legge.

Dopo che i soci hanno approvato il bilancio, la società dispone di trenta giorni per depositarne copia presso l'ufficio del registro delle imprese. Durante la medesima decisione di approvazione, i soci stabiliscono la destinazione degli utili netti derivanti dal documento contabile.

I dividendi possono essere distribuiti unicamente se derivano da utili realmente conseguiti e indicati in un bilancio approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile distribuire utili finché il capitale non viene reintegrato o ridotto. I soci che hanno riscosso utili in buona fede sulla base di un bilancio approvato non sono tenuti a restituirli.

Quando si applica

  • Approvazione annuale del bilancio di esercizio da parte dei soci di una S.r.l.
  • Deposito della copia del bilancio approvato presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni
  • Decisione dei soci circa la ripartizione dei dividendi o il loro reinvestimento nella società
  • Divieto di distribuzione dei guadagni in presenza di perdite che intaccano il capitale sociale
  • Verifica della non ripetibilità degli utili percepiti in buona fede dai soci

Cosa questo articolo non dice

  • Criteri analitici di redazione e voci di bilancio, previsti dalla Sezione IX del Capo V
  • Procedimento di riduzione del capitale per perdite, regolato dall'articolo 2482-bis
  • Modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea dei soci, disciplinate dall'articolo 2479-bis

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