Riduzione capitale Srl per perdite Art. 2482-bis
Quando le perdite superano un terzo del capitale in una Srl, gli amministratori convocano l'assemblea. Senza recupero l'anno dopo, il capitale va ridotto.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti . Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società a responsabilità limitata, quando il capitale diminuisce di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci. Alla riunione deve essere sottoposta una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, accompagnata dalle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore legale nei casi previsti dall'articolo 2477.
Copia della relazione e delle osservazioni deve restare depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea, affinché i soci ne prendano visione, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. Durante la riunione gli amministratori informano i soci sui fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non rientra al di sotto del terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza, gli amministratori, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che la riduzione sia disposta con decreto, iscritto poi nel registro delle imprese.
Quando si applica
- I soci di una Srl esaminano la situazione patrimoniale che registra perdite superiori a un terzo del capitale sociale.
- La società rende disponibile presso la sede la relazione degli amministratori otto giorni prima della convocazione dell'assemblea.
- L'assemblea dell'esercizio successivo approva il bilancio ma rifiuta di ridurre il capitale, spingendo gli amministratori a ricorrere al tribunale.
- Un interessato presenta istanza al tribunale affinché sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Cosa questo articolo non dice
- La riduzione del capitale quando le perdite lo portano al di sotto del minimo legale, disciplinata dall'articolo 2482-ter.
- La riduzione volontaria del capitale sociale non determinata da perdite, regolata dall'articolo 2482.
- Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori in caso di scioglimento della società, previsti dall'articolo 2485.
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