Trasformazione e procedure concorsuali - Art. 2499
La trasformazione societaria è ammessa anche in pendenza di procedura concorsuale, purché compatibile con le finalità e lo stato della procedura.
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che la trasformazione di una società può avvenire anche durante una procedura concorsuale. La pendenza di una gestione organizzata della crisi d'impresa non blocca in modo automatico la possibilità di modificare la forma giuridica della società.
Il limite posto dalla norma riguarda la compatibilità dell'operazione. La trasformazione è preclusa soltanto se risulta incompatibile con le finalità della specifica procedura in corso o con lo stato concreto in cui la procedura si trova.
Quando si applica
- Una S.r.l. sottoposta a concordato preventivo che intende trasformarsi in S.p.A. per eseguire il piano di risanamento finanziario
- Una società di persone in liquidazione giudiziale che intende modificare la propria struttura aziendale
- Una società in crisi che valuta un cambio di tipologia sociale per facilitare l'ingresso di nuovi capitali durante la procedura
Cosa questo articolo non dice
- La prosecuzione dei diritti e degli obblighi della società trasformata, regolata dall'Art. 2498
- Le conseguenze della trasformazione sulla responsabilità dei soci per i debiti precedenti, disciplinate dall'Art. 2500-quinquies
- Le modalità di opposizione da parte dei creditori sociali alla trasformazione, previste dall'Art. 2500-novies
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