Fusione senza SpA e termini ridotti: Art. 2505-quater
Nelle fusioni tra societa di persone o Srl i termini previsti dagli articoli 2501-ter, 2501-septies e 2503 primo comma sono ridotti alla meta.
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; . . . ; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando a un'operazione di fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (come S.p.A., S.a.p.a. o società cooperative per azioni), la legge introduce un procedimento alleggerito e più rapido.
In questa ipotesi si disapplicano alcune regole ordinarie e si applica una riduzione dei tempi procedurali. I termini stabiliti per il deposito del progetto, per la visione della documentazione e per l'eventuale opposizione dei creditori sono infatti ridotti alla metà rispetto alle regole standard.
Quando si applica
- Fusione per incorporazione tra due società a responsabilità limitata
- Fusione propria tra due società in nome collettivo che intendono unire le proprie attività
- Incorporazione di una società in accomandita semplice all'interno di una S.r.l.
Cosa questo articolo non dice
- Fusioni a cui partecipa almeno una società per azioni, soggetta ai termini e alle regole ordinarie
- Incorporazione di società interamente posseduta, disciplinata in modo specifico dall'Art. 2505
- Operazioni di scissione societaria, disciplinate dall'Art. 2506 e dai successivi articoli
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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