Atto di fusione: forma e deposito - Art. 2504 c.c.
L'atto di fusione deve essere atto pubblico e depositato entro trenta giorni. Il deposito della società risultante o incorporante non può precedere gli altri.
La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La fusione deve risultare da un atto pubblico, cioè un documento redatto e autenticato da un notaio. L'atto di fusione va depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipula. Il deposito è a cura del notaio o degli amministratori della società risultante o incorporante.
Il deposito va effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui ha sede ciascuna società partecipante alla fusione. Per la società risultante o incorporante, il deposito non può avvenire prima che siano stati depositati gli atti relativi alle altre società partecipanti.
Quando si applica
- Due società per azioni decidono di fondersi: il notaio redige l'atto di fusione e lo deposita entro trenta giorni.
- Una società incorporante deve depositare l'atto di fusione presso il registro delle imprese della propria sede, ma solo dopo che la società incorporata ha effettuato il proprio deposito.
- Il notaio incaricato della fusione verifica che l'atto sia redatto per atto pubblico e lo trasmette per l'iscrizione entro il termine di trenta giorni.
- Una società risultante da fusione tenta di depositare l'atto prima che le altre società abbiano depositato il loro: il deposito è invalido perché non rispetta l'ordine previsto.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina il contenuto del progetto di fusione, che è regolato dall'art. 2501-ter.
- L'articolo non stabilisce gli effetti della fusione sulle società, che sono previsti dall'art. 2504-bis.
- L'articolo non riguarda l'invalidità della fusione, trattata dall'art. 2504-quater.
- L'articolo non si applica alla fusione per incorporazione di società interamente possedute, disciplinata dall'art. 2505.
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