Effetti della pubblicazione atti fusione - Art. 2505-ter
L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti del procedimento di fusione ex artt. 2501-ter, 2502-bis e 2504 produce gli effetti previsti dall'art. 2448.
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2505-ter del codice civile stabilisce che le iscrizioni nel registro delle imprese degli atti del procedimento di fusione, effettuate ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504, producono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
L'articolo 2448 riguarda la cancellazione della società dal registro delle imprese e i suoi effetti, come la cessazione della personalità giuridica e la liberazione dei soci dalle obbligazioni sociali.
In pratica, la pubblicazione degli atti di fusione nel registro delle imprese determina gli stessi effetti giuridici che si verificano quando una società viene cancellata dal registro dopo la liquidazione.
Quando si applica
- Una società incorporante iscrive nel registro delle imprese il progetto di fusione e l'atto di fusione; dopo l'iscrizione, la società incorporata cessa di esistere.
- Un socio di una società incorporata vuole sapere da quando la società è estinta e i suoi diritti si trasformano in azioni della incorporante.
- Un creditore della società incorporata deve conoscere il momento esatto in cui la società non è più soggetto di diritto per rivalersi sull'incorporante.
- Il notaio che redige l'atto di fusione verifica che l'iscrizione nel registro produca gli effetti di cancellazione previsti dall'art. 2448.
Cosa questo articolo non dice
- La validità della fusione, disciplinata dall'art. 2504-quater.
- Gli effetti della fusione sui rapporti giuridici (contratti, crediti, debiti), disciplinati dall'art. 2504-bis.
- Il divieto di assegnazione di azioni o quote durante la fusione, disciplinato dall'art. 2504-ter.
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