Attività con interessi stranieri: Art. 2510
L'articolo 2510 fa salve le leggi speciali che vietano o limitano l'esercizio di determinate attività a società con interessi stranieri rappresentati.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2510 del Codice Civile stabilisce che restano impregiudicate le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a condizioni particolari l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali sono rappresentati interessi stranieri.
Questa norma serve a chiarire che le regole generali del codice civile sul diritto societario non prevalgono sui vincoli stabiliti da normative speciali di settore. Qualora una legge speciale preveda requisiti, autorizzazioni o divieti specifici per lo svolgimento di un'attività in presenza di capitale o componenti esteri, tali disposizioni rimangono operative.
Quando si applica
- Una società con partecipazione di capitale estero intende svolgere un'attività economica soggetta ad autorizzazioni o limiti previsti da leggi speciali.
- Un'impresa in cui sono rappresentati interessi stranieri verifica i requisiti specifici posti dalla normativa speciale per l'accesso a determinate attività.
- Una società controllata da soggetti esteri opera in un settore regolamentato in cui una legge speciale subordina l'attività a condizioni particolari.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dell'apertura di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società estere, disciplinata dall'articolo 2508.
- Le conseguenze sulla responsabilità per l'inosservanza delle formalità da parte di società estere, previste dall'articolo 2509-bis.
- Le regole relative al trasferimento della sede sociale all'estero, previste dall'articolo 2510-bis.
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