Art. 2520 Codice Civile

Cooperative speciali: norme applicabili Art. 2520

L'articolo 2520 rende applicabili le norme sulle cooperative alle speciali solo se compatibili; autorizza cooperative per categorie particolari anche non soci.

Testo ufficiale Art. 2520 Codice Civile — Italia

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che le cooperative regolate da leggi speciali (ad esempio le cooperative edilizie o agricole disciplinate da leggi regionali) sono comunque soggette alle regole generali sulle cooperative contenute nel Titolo VI del Codice Civile, ma solo nella misura in cui queste regole siano compatibili con la loro disciplina speciale. Se una norma del Codice contrasta con la legge speciale, prevale quest'ultima.

Inoltre, la legge (ordinaria o regionale) può prevedere la costituzione di cooperative il cui scopo è fornire beni o servizi a persone appartenenti a categorie specifiche, anche se queste persone non sono socie della cooperativa. Questo amplia la possibilità di cooperative non mutualistiche in senso stretto, purché autorizzate da una legge speciale.

Quando si applica

  • Una cooperativa di abitazione regolata da una legge regionale speciale deve verificare se le norme del Codice sulla procedura di ammissione dei soci (art. 2528) siano compatibili con la propria disciplina.
  • Una legge speciale istituisce una cooperativa per fornire servizi di trasporto a persone anziane: questi destinatari possono essere non soci, grazie a quanto previsto dall'art. 2520.
  • Una cooperativa di lavoro regolata da una legge speciale sul lavoro cooperativo deve adeguarsi alle norme generali sulla variabilità del capitale (art. 2524) solo se queste non contrastano con la legge speciale.
  • Un'impresa che opera come cooperativa di consumo in base a una legge speciale deve rispettare le norme generali sul numero minimo di soci (art. 2522) se compatibili.
  • Una cooperativa costituita per legge a favore di una categoria di artigiani può vendere i propri beni anche a non soci, purché la legge speciale lo consenta.

Cosa questo articolo non dice

  • Non elenca quali leggi speciali si applicano alle cooperative; si limita a dire che le cooperative già regolate da leggi speciali sono soggette anche al Codice.
  • Non definisce i requisiti per la mutualità prevalente (quelli sono negli articoli 2512-2514).
  • Non disciplina il trasferimento delle quote o delle azioni (art. 2530).
  • Non riguarda le cooperative con prevalenti interessi stranieri (art. 2510).

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