Norme applicabili alle società cooperative Art. 2519
Nelle cooperative si applicano le norme della SPA per quanto non previsto. L'atto costitutivo puo scegliere la SRL con meno di venti soci o un milione di euro.
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le società cooperative sono regolate in primo luogo dalle disposizioni specifiche contenute nel Titolo VI del Codice Civile. Per tutte le questioni organizzative, gestionali o di funzionamento non direttamente disciplinate da queste norme, si applica la disciplina della società per azioni (SPA), nei limiti della compatibilità con lo scopo mutualistico.
La legge offre tuttavia un'opzione semplificata per le realtà di minori dimensioni. Se la cooperativa conta meno di venti soci cooperatori oppure ha un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro, i soci possono stabilire nell'atto costitutivo di adottare la disciplina della società a responsabilità limitata (SRL) anziché quella della SPA.
Quando si applica
- L'integrazione dello statuto di una cooperativa con meno di venti soci per adottare il modello della SRL.
- La determinazione delle regole generali sulle assemblee o sull'amministrazione in assenza di disposizioni specifiche nel titolo dedicato alle cooperative.
- La verifica della validità di una clausola statutaria che rinvia alla disciplina della SRL in presenza di un attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.
Cosa questo articolo non dice
- La fissazione del numero minimo di soci richiesto per fondare una cooperativa, regolata dall'articolo 2522.
- La definizione dei requisiti per la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, disciplinata dall'articolo 2512.
- La disciplina sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, contemplata dall'articolo 2518.
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