Almeno nove soci per costituire cooperativa, Art. 2522
Minimo nove soci per cooperativa, o tre se persone fisiche e norme SRL. Se scende sotto, va reintegrato entro un anno, altrimenti scioglimento.
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. 262 -------------- AGGIORNAMENTO (262) La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 17, comma 5-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2522 del codice civile , le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2522 stabilisce il numero minimo di soci necessario per costituire una società cooperativa: di regola almeno nove. In deroga, se tutti i soci sono persone fisiche e la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata (SRL), bastano tre soci. Per le cooperative che svolgono attività agricola, possono essere soci anche le società semplici.
Se dopo la costituzione il numero dei soci scende sotto il minimo richiesto, la cooperativa ha un anno di tempo per reintegrarlo. Se entro un anno il numero non viene ripristinato, la società si scioglie e deve essere messa in liquidazione.
Leggi speciali possono fissare numeri minimi diversi per particolari categorie di cooperative. Inoltre, una deroga (L. 49/1985, art. 17, comma 5-bis) consente alle società finanziarie di intervenire in cooperative costituite con meno di nove soci.
Quando si applica
- Un gruppo di otto persone vuole costituire una cooperativa: non è possibile perché servono almeno nove soci.
- Tre persone fisiche vogliono costituire una cooperativa adottando le norme della SRL: è possibile con solo tre soci.
- Una cooperativa agricola ha tra i suoi soci una società semplice (non una persona fisica): ciò è permesso dall'articolo.
- Dopo la costituzione, il numero dei soci di una cooperativa scende da dieci a cinque: la cooperativa deve reintegrare i soci entro un anno, altrimenti si scioglie.
- Una società finanziaria intende partecipare a una cooperativa già costituita con soli quattro soci: la deroga della L. 49/1985 lo consente.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda il numero minimo di soci per le società di capitali (SRL, SPA) o per le società di persone.
- Non disciplina i requisiti soggettivi dei soci (come onorabilità o capacità), che sono regolati dall'articolo 2527.
- Non indica le modalità di recesso o esclusione dei soci, trattate negli articoli 2532 e 2533.
- Non fornisce i dettagli della procedura di liquidazione, ma solo l'obbligo di scioglimento in caso di mancato reintegro.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2522 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.