Capitale variabile nelle cooperative - Art. 2524
L'articolo 2524 stabilisce che nelle cooperative il capitale sociale è variabile: l'ingresso di nuovi soci non richiede la modifica dell'atto costitutivo.
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società cooperative il capitale sociale non viene fissato in una cifra immutabile. L'ingresso di nuovi membri non comporta una modifica dell'atto costitutivo, consentendo alla struttura societaria di adeguare la propria compagine in modo fluido e senza necessità di specifici atti notarili per ogni nuova adesione.
La cooperativa può comunque stabilire aumenti di capitale a carattere straordinario che modificano lo statuto, seguendo le regole ordinarie dettate per le società per azioni. Questo permette di gestire operazioni finanziarie strutturate affianco alla normale variabilità del capitale.
Il diritto di opzione spettante ai soci sulle nuove emissioni può essere limitato o escluso dall'assemblea. Tale decisione richiede una specifica proposta motivata redatta dagli amministratori.
Quando si applica
- Ingresso di un nuovo socio in una cooperativa agricola senza dover modificare l'atto costitutivo davanti al notaio
- Delibera assembleare che limita il diritto di opzione dei soci attuali a seguito di una relazione motivata degli amministratori
- Aumento di capitale straordinario deliberato dall'assemblea con formale modifica dello statuto societario
Cosa questo articolo non dice
- I dettagli della procedura formale di domanda e delibera per l'ammissione di un nuovo socio, trattati dall'articolo 2528
- La liquidazione e il rimborso della quota al socio uscente a causa di recesso o esclusione, disciplinati dagli articoli 2532 e 2535
- I limiti sul valore nominale minimo e massimo delle quote o azioni che ciascun socio può possedere, previsti dall'articolo 2525
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2524 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.