Art. 2525 Codice Civile

Limiti a quote e azioni nelle cooperative - Art. 2525

Art. 2525 Codice Civile: valore nominale azioni da venticinque a cinquecento euro e limite di centomila euro per quota del socio nelle cooperative.

Testo ufficiale Art. 2525 Codice Civile — Italia

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce i valori minimi e massimi delle partecipazioni dei soci nelle società cooperative. Ciascuna azione o quota deve avere un valore nominale di almeno venticinque euro. Per le azioni è previsto un valore massimo di cinquecento euro.

Di regola, un singolo socio non può possedere una quota o un insieme di azioni che superi il valore di centomila euro. Nelle cooperative con più di cinquecento soci, l'atto costitutivo può alzare questa soglia fino al due per cento del capitale sociale. Le partecipazioni che eccedono questi limiti vengono gestite dagli amministratori o riscattate, mentre i relativi diritti economici vanno a riserva indivisibile.

I tetti al possesso non riguardano i conferimenti di beni in natura o crediti, le persone giuridiche e i sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Sulle azioni non vanno indicati né l'importo del capitale sociale né i versamenti parziali.

Quando si applica

  • Un socio di una cooperativa intende sottoscrivere nuove azioni ma la sua partecipazione totale supererebbe il valore di centomila euro.
  • L'atto costitutivo di una cooperativa con più di cinquecento soci fissa la soglia massima individuale fino al due per cento del capitale sociale.
  • Gli amministratori rilevano un socio con azioni in esubero e devono destinarne i diritti patrimoniali a riserva indivisibile.
  • Una persona giuridica diventa socio di una cooperativa mediante conferimento di beni in natura senza sottostare al limite massimo individuale.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina generale sui soci finanziatori e l'emissione di titoli di debito, regolata dall'articolo 2526.
  • L'acquisto da parte della cooperativa delle proprie quote o azioni, disciplinato dall'articolo 2529.
  • Le condizioni e i vincoli per il trasferimento delle quote o delle azioni, stabiliti dall'articolo 2530.
  • I requisiti specifici di ammissibilità per diventare socio, previsti dall'articolo 2527.

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