Riserve indivisibili - Art. 2545-ter
Le riserve indivisibili non sono distribuibili ai soci neppure in scioglimento; coprono perdite solo dopo riserve per aumenti di capitale e distribuibili.
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo definisce le "riserve indivisibili" nelle società cooperative. Si tratta di riserve che, per legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Ciò significa che in liquidazione tali riserve restano patrimonio della cooperativa e non vengono distribuite.
L'uso delle riserve indivisibili è limitato: possono essere impiegate per coprire le perdite solo dopo che sono state esaurite le riserve destinate ad operazioni di aumento di capitale e quelle che sarebbero distribuibili ai soci in caso di scioglimento. Sono quindi l'ultima risorsa per la copertura delle perdite.
La norma si applica a tutte le cooperative. L'indivisibilità può derivare direttamente dalla legge o essere prevista dallo statuto sociale.
Quando si applica
- Una cooperativa in liquidazione: il liquidatore vuole ripartire le riserve tra i soci, ma le riserve indivisibili non possono essere distribuite.
- Una cooperativa subisce perdite e utilizza prima le riserve per aumenti di capitale e quelle distribuibili; solo dopo averle esaurite può utilizzare le riserve indivisibili.
- Un socio recede e chiede la liquidazione della quota; le riserve indivisibili non vengono considerate nel calcolo del rimborso.
- L'assemblea straordinaria modifica lo statuto per introdurre nuove riserve indivisibili; la disposizione di legge riconosce tale previsione statutaria.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina cosa accade alle riserve indivisibili in caso di trasformazione della cooperativa in società lucrativa (vedi art. 2545-decies).
- Non stabilisce l'ammontare minimo o massimo delle riserve indivisibili, né le modalità di costituzione.
- Non si applica alle società non cooperative, come le S.p.A. o le S.r.l.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2545-ter del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.