Art. 2545 Codice Civile

Scioglimento della cooperativa - Art. 2545-duodecies

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7), nonché per la perdita del capitale sociale.

Testo ufficiale Art. 2545 Codice Civile — Italia

-duodecies. (Scioglimento). La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo individua i casi in cui una società cooperativa cessa la propria attività ordinaria ed entra in fase di liquidazione. La norma applica alla cooperativa gran parte delle cause generali di scioglimento previste per le società di capitali, tranne l'ipotesi della riduzione del capitale sotto il minimo legale.

In particolare, lo scioglimento avviene al verificarsi di eventi quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea, la deliberazione dell'assemblea straordinaria, la liquidazione giudiziale o le altre cause stabilite dall'atto costitutivo.

A queste cause generali si affianca un motivo specifico ed esclusivo per la cooperativa: la perdita integrale del capitale sociale.

Quando si applica

  • I soci di una cooperativa edilizia approvano lo scioglimento dopo aver completato l'assegnazione di tutti gli immobili previsti.
  • L'assemblea straordinaria dei soci deliberi lo scioglimento anticipato della cooperativa.
  • Una cooperativa accumula perdite d'esercizio che azzerano completamente l'intero capitale sociale.
  • Scade il termine di durata della società fissato nello statuto senza che ne sia approvata la proroga.

Cosa questo articolo non dice

  • Lo scioglimento d'ufficio per provvedimento dell'autorità governativa, regolato dall'articolo 2545-septiesdecies.
  • Il recesso, l'esclusione o la morte del singolo socio, disciplinati dagli articoli da 2534 a 2536.
  • La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, disciplinata dall'articolo 2545-octies.

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