Associazione in partecipazione: definizione (Art. 2549)
L'art. 2549 definisce l'associazione in partecipazione: l'associante dà una quota degli utili per un apporto. Il divieto di apporto di lavoro è abrogato.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2549 definisce il contratto di associazione in partecipazione. Con questo contratto l'associante (chi gestisce l'impresa o l'affare) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili, in cambio di un apporto determinato.
Il secondo comma, che vietava all'associato persona fisica di conferire una prestazione di lavoro come apporto, è stato abrogato con decreto legislativo del 2015. Oggi l'apporto può essere di qualsiasi natura, anche una prestazione di lavoro.
L'apporto è il corrispettivo che l'associato dà per ottenere la quota di utili. Può consistere in denaro, beni, servizi, crediti o qualsiasi altra utilità economica.
Quando si applica
- Un commerciante accetta un apporto di denaro da un socio in cambio di una percentuale sugli utili del negozio.
- Un artigiano apporta la propria opera in un progetto imprenditoriale e riceve una quota degli utili.
- Un inventore concede lo sfruttamento di un brevetto in cambio di una partecipazione agli utili di un'impresa.
- Un associato conferisce un immobile per un affare specifico e ottiene una parte degli utili.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina dei diritti e obblighi delle parti (come la gestione, le perdite, lo scioglimento) è regolata dagli articoli successivi, non da questo.
- Il divieto di apporto di lavoro per la persona fisica non è più in vigore: è stato abrogato. Chi cerca quel divieto deve consultare la normativa previgente.
- La definizione non si applica alle cooperative, regolate da norme specifiche (artt. 2545 e seguenti).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2549 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.