Art. 2553 Codice Civile

Divisione utili e perdite dell'associato: Art. 2553

Salvo patto contrario, l'associato in partecipazione risponde delle perdite proporzionalmente agli utili, ma mai oltre il valore del proprio apporto.

Testo ufficiale Art. 2553 Codice Civile — Italia

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nel contratto di associazione in partecipazione, chi apporta capitale o lavoro (l'associato) partecipa ai profitti dell'attività gestita dall'altra parte (l’associante). Se il contratto non stabilisce una regola diversa, le perdite vengono divise tra le parti nella stessa identica proporzione prevista per la ripartizione dei guadagni.

Esiste tuttavia un limite massimo a tutela dell'associato: la somma complessiva delle perdite a suo carico non può mai superare il valore totale del suo apporto. Anche di fronte a un bilancio fortemente negativo, l'associato non è tenuto a versare denaro ulteriore rispetto a quanto già conferito o promesso iniziale nel contratto.

Quando si applica

  • Un associato che ha apportato capitale in un'attività commerciale riceve dall'associante la richiesta di versare ulteriore denaro per coprire i debiti dell'esercizio.
  • Un contratto di associazione in partecipazione indica la percentuale di guadagno dell'associato ma non specifica come dividere le perdite d'esercizio.
  • L'associante intende addebitare all'associato una quota di perdite in misura proporzionalmente maggiore rispetto alla quota di utili a lui riconosciuta.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione di utili e perdite tra soci di società di persone o capitali, disciplinata dalle norme generali sul contratto di società.
  • La responsabilità verso i creditori esterni e i terzi, che fa capo esclusivamente all'associante come stabilito dall'Art. 2551.
  • I diritti di controllo dell'associato sulla gestione dell'impresa, regolati dall'Art. 2552.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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