Gestione e rendiconto nell'associazione Art. 2552
La gestione dell'affare spetta all'associante. L'associato ha poteri di controllo da contratto e diritto al rendiconto finale o annuale se dura più di un anno.
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nell'associazione in partecipazione, l'associante è il soggetto a cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa o dell'affare. L'associato è colui che partecipa all'iniziativa apportando un contributo, senza però assumere direttamente la direzione dell'attività.
Spetta alle parti stabilire nel contratto quali poteri di controllo e di verifica possa esercitare l'associato sullo svolgimento dell'attività. Se il contratto non definisce alcuna facoltà di controllo, l'associato non può interferire nelle decisioni dell'associante.
In ogni caso, la legge garantisce all'associato il diritto inderogabile di ottenere il rendiconto. Se l'affare si esaurisce in un unico compimento, la rendicontazione avviene alla conclusione; se la gestione si protrae per più di un anno, il rendiconto deve essere fornito con frequenza annuale.
Quando si applica
- Un investitore chiede di visionare il bilancio consuntivo annuale della gestione di un locale commerciale in cui partecipa.
- Un imprenditore nega all'associato la possibilità di stipulare contratti direttamente con i fornitori dell'azienda.
- Un associato esige la rendicontazione dei conti alla chiusura di un singolo affare immobiliare durato sei mesi.
Cosa questo articolo non dice
- La nozione generale e la struttura del contratto di associazione in partecipazione, contenute nell'articolo 2549.
- Le modalità di partecipazione e divisione degli utili e delle perdite, regolate dagli articoli 2553 e 2554.
- La titolarità delle obbligazioni verso i terzi e la relativa responsabilità, disciplinate dall'articolo 2551.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2552 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.