Cointeressenza e partecipazione senza apporto – Art. 2554
L'art. 2554 c.c. estende artt. 2551-2552 a cointeressenza senza perdite e a partecipazione a utili e perdite senza apporto. Salvo art. 2102 per lavoratori.
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto di cointeressenza prevede che una persona partecipi agli utili di un'impresa senza sopportare le perdite. L'articolo 2554 estende a questo contratto le norme degli articoli 2551 e 2552, che riguardano i diritti e gli obblighi verso i terzi e i rapporti tra associante e associato.
La stessa estensione vale per il contratto con cui un contraente attribuisce a un altro la partecipazione agli utili e alle perdite della propria impresa, senza che il beneficiario abbia versato un apporto determinato.
Resta ferma la disciplina speciale per le partecipazioni agli utili attribuite ai lavoratori dipendenti, prevista dall'articolo 2102.
Quando si applica
- Un imprenditore offre a un amico una quota degli utili della propria attività senza chiedergli un investimento e senza obbligarlo a coprire eventuali perdite.
- Due soggetti stipulano un contratto di cointeressenza per un progetto specifico, condividendo solo gli utili e nessuna perdita.
- Un'azienda concede a un fornitore una partecipazione agli utili e alle perdite come forma di pagamento per servizi, ma senza un apporto definito.
- Un professionista partecipa agli utili di uno studio professionale senza aver versato un conferimento determinato.
Cosa questo articolo non dice
- Le partecipazioni agli utili dei lavoratori dipendenti, disciplinate dall'art. 2102.
- I contratti di associazione in partecipazione tipici con apporto determinato, regolati dagli artt. 2549 e seguenti.
- La divisione degli utili e delle perdite nelle società, che segue il diritto societario.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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