Terzi acquistano diritti solo verso associante - Art. 2551
Art. 2551 stabilisce che i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo verso l'associante, non verso l'associato, nell'associazione in partecipazione.
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2551 del Codice Civile stabilisce che, nel contratto di associazione in partecipazione, i terzi (come fornitori, clienti o creditori) hanno rapporti giuridici esclusivamente con l'associante. L'associato, che ha apportato un contributo all'impresa, non assume obbligazioni né acquista diritti verso i terzi.
Questa norma si applica ai rapporti esterni dell'associazione. L'associante è l'unico soggetto che può essere chiamato a rispondere verso i terzi per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa. L'associato, invece, ha solo rapporti interni con l'associante, regolati da altre disposizioni.
Il principio è che l'associazione in partecipazione non crea un nuovo soggetto giuridico: l'impresa resta dell'associante, che agisce in nome proprio. Per questo i terzi possono far valere i loro diritti solo contro di lui.
Quando si applica
- Un fornitore di materie prime vende all'associazione in partecipazione. Se non viene pagato, può agire solo contro l'associante, non contro l'associato.
- Un cliente subisce un danno da un prodotto difettoso venduto dall'associazione. Può chiedere il risarcimento solo all'associante.
- Un terzo concede in locazione un immobile all'associazione. Il canone è dovuto dall'associante, e in caso di morosità, il locatore può sfratto solo nei confronti dell'associante.
- Un dipendente assunto dall'associante per l'impresa associata ha diritto al trattamento economico solo verso l'associante, non verso l'associato.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la ripartizione degli utili e delle perdite tra associante e associato (v. artt. 2553 e 2554).
- Non stabilisce le regole sul recesso o sulla durata del contratto di associazione.
- Non riguarda i diritti e obblighi dell'associato nei confronti dell'associante (v. art. 2552).
- Non si applica ai rapporti tra associante e associato in caso di scioglimento anticipato.
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