Art. 2551 Codice Civile

Terzi acquistano diritti solo verso associante - Art. 2551

Art. 2551 stabilisce che i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo verso l'associante, non verso l'associato, nell'associazione in partecipazione.

Testo ufficiale Art. 2551 Codice Civile — Italia

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2551 del Codice Civile stabilisce che, nel contratto di associazione in partecipazione, i terzi (come fornitori, clienti o creditori) hanno rapporti giuridici esclusivamente con l'associante. L'associato, che ha apportato un contributo all'impresa, non assume obbligazioni né acquista diritti verso i terzi.

Questa norma si applica ai rapporti esterni dell'associazione. L'associante è l'unico soggetto che può essere chiamato a rispondere verso i terzi per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa. L'associato, invece, ha solo rapporti interni con l'associante, regolati da altre disposizioni.

Il principio è che l'associazione in partecipazione non crea un nuovo soggetto giuridico: l'impresa resta dell'associante, che agisce in nome proprio. Per questo i terzi possono far valere i loro diritti solo contro di lui.

Quando si applica

  • Un fornitore di materie prime vende all'associazione in partecipazione. Se non viene pagato, può agire solo contro l'associante, non contro l'associato.
  • Un cliente subisce un danno da un prodotto difettoso venduto dall'associazione. Può chiedere il risarcimento solo all'associante.
  • Un terzo concede in locazione un immobile all'associazione. Il canone è dovuto dall'associante, e in caso di morosità, il locatore può sfratto solo nei confronti dell'associante.
  • Un dipendente assunto dall'associante per l'impresa associata ha diritto al trattamento economico solo verso l'associante, non verso l'associato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la ripartizione degli utili e delle perdite tra associante e associato (v. artt. 2553 e 2554).
  • Non stabilisce le regole sul recesso o sulla durata del contratto di associazione.
  • Non riguarda i diritti e obblighi dell'associato nei confronti dell'associante (v. art. 2552).
  • Non si applica ai rapporti tra associante e associato in caso di scioglimento anticipato.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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